Attualità

Chi è e a cosa serve l’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo è stato istituito presso l’IVASS che è l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni

di Sergio Randazzo -

Lo scorso 9 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto numero 215 del 6 novembre 2024 che ha introdotto un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che derivano da un contratto di assicurazione, con ciò intendendosi in linea di massima contratti di assicurazione sulla vita e contratti di assicurazione contro i danni che rientrano in determinati limiti di valore specificamente stabiliti dalla stessa norma di legge.

L’Arbitro Assicurativo è quindi  un nuovo strumento così detto “ADR” ovvero Alternative Dispute  Resolution, cioè di risoluzione alternativa delle controversie, al quale è possibile accedere per risolvere le controversie tra consumatori e imprese su contratti di natura assicurativa.

2.- CHI PUO’ ACCEDERE ALL’ARBITRO ASSICURATIVO?

Grazie a questo nuovo strumento l’utente di servizi assicurativi che ad esempio richieda un risarcimento nell’ambito di una fattispecie riconducibile ad un contratto di assicurazione rientrante nel ramo vita ovvero nel ramo danni anziché ricorrere al procedimento giudiziario ordinario può decidere di tentare una composizione stragiudiziale della vicenda avviando la procedura di arbitrato volontario presso l’Arbitro Assicurativo sempre che le somme dallo stesso richieste a titolo risarcitorio siano comprese entro determinati limiti di valore.

Per evidenti ragioni di tempo non possiamo dare conto di tutte le casistiche che rientrano o meno nel perimetro di competenza funzionale dell’Arbitro Assicurativo ma possiamo comunque accennare al fatto che per i contratti di assicurazione sulla vita il limite di valore massimo è di 150.000,00 Euro che si estende fino a 300.000.000 per i contratti di assicurazione sulla vita di ramo I con prestazioni dovute solo in caso di decesso dell’assicurato; mentre per i contratti del ramo danni la soglia di risarcimento è di 25.000,00 Euro e scende a 2.500,00 Euro per le azioni di risarcimento promosse dal terzo danneggiato che sia titolare di azione diretta.

3.- COME FUNZIONA L’ “ARBITRO ASSICURATIVO”?

Diciamo subito che l’Arbitro Assicurativo è stato istituito presso l’IVASS che è l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni ed è disciplinato proprio dal decreto numero 215 del 6 novembre 2024 che abbiamo pocanzi citato.

L’Arbitro Assicurativo decide avvalendosi di uno o più collegi che sono composti da cinque membri ciascuno, i cui componenti sono nominati dall’IVASS e gestisce i casi che gli vengono sottoposti attraverso una segreteria tecnica la cui attività viene svolta attraverso gli uffici della stessa IVASS.

Il procedimento di risoluzione alternativa delle controversie presso l’Arbitro Assicurativo, per il quale entro quattro mesi dalla sua istituzione verranno emanate da parte dell’IVASS le specifiche norme tecniche di dettaglio per renderne effettiva l’operatività, prende avvio attraverso il ricorso che l’utente di servizi assicurativi può presentare personalmente, ovvero avvalendosi di un procuratore, purché abbia prima presentato un reclamo scritto all’intermediario assicurativo e quest’ultimo abbia risposto negativamente ovvero non abbia risposto entro il termine stabilito dalla legge per la specifica tipologia di contratto o di servizio.

Una volta assunta la decisione sul ricorso da parte del collegio incaricato del procedimento l’intermediario assicurativo, se la stessa è favorevole al consumatore, deve darvi esecuzione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Va tuttavia detto che la decisione dell’Arbitro Assicurativo non ha il valore di un provvedimento giurisdizionale emesso dall’autorità giudiziaria ordinaria, e quindi non è vincolante per l’intermediario soccombente, ma ha certamente una valenza non indifferente sotto il profilo della sua reputazione poiché l’eventuale inosservanza della decisione favorevole adottata dall’Arbitro Assicurativo a favore del consumatore è resa nota, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Questo sistema di pubblicità dei provvedimenti sfavorevoli all’intermediario assicurativo fa pertanto presumere che la percentuale di adesione da parte degli intermediari alle decisioni dell’Arbitro Assicurativo dovrebbe essere elevata anche in forza dei risultati che su questo aspetto hanno già registrato gli altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria.